Il 12 giugno sono in calendario cinque votazioni referendarie in materia di giustizia sui quesiti che hanno superato il vaglio di ammissibilità, dopo l'iniziativa assunta dai radicali e fatta propria anche dalla Lega e da nove Consigli regionali con maggioranza di centrodestra.
Anche per poter meglio valutare il merito dei quesiti sottoposti agli elettori è il caso di accennare a due questioni che questa vicenda referendaria ha evidenziato, con luci e ombre da vari punti di vista. Anzitutto il fatto che per la raccolta di firme si è per la prima volta dato spazio a sottoscrizioni digitali – in base ad un emendamento approvato in parlamento nel contesto di una legge avente altre finalità – con conseguente indubbia accelerazione e facilitazione nel raggiungimento della soglia minima prevista in Costituzione. Ciò rende palese a maggior ragione la necessità di un adeguamento pro futuro di tale soglia, già da tempo considerata troppo esigua, stante il raddoppio del numero degli elettori da quando nel 1947 era stato stabilito in 500.000 per l'iniziativa referendaria popolare. È una questione da non sottovalutare anche al fine di evitare una moltiplicazione abnorme di iniziative e un uso strumentale, distorto e destabilizzante di questo istituto di democrazia diretta da parte di piccole minoranze ben organizzate in rete, in grado di mettere in moto procedure complicate e costose, seppure senza prospettive di un esito utile.
Vi è, d'altra parte, la non trascurabile difficoltà di raggiungere l'alto quorum previsto per la validità della votazione, ossia la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Una soglia che già in passato ha vanificato la gran parte delle iniziative referendarie e che ora appare ancor più difficile da conseguire, sia per la crescente propensione dell'elettorato all'astensione dal voto, sia per il sostanziale silenzio mediatico e per la scarsa mobilitazione del confronto politico finora sviluppata da chi - aldilà dei radicali - aveva promosso i referendum, accresciuta dalla oggettiva complessità e tecnicità dei quesiti, che appassionano poco i non addetti al mondo della giustizia. Oltretutto non potrà funzionare molto il traino delle elezioni amministrative, che il 12 giugno riguarderanno neppure 1/8 dei comuni italiani.
Vi è comunque da considerare che la maggioranza dei quesiti referendari sono in larga misura orientati verso obiettivi già perseguiti – sia pure per certi versi con qualche timidezza - dalla riforma legislativa Cartabia sull'organizzazione del sistema giustizia, in avanzato stato di discussione in parlamento, dalla cui approvazione dovrebbero scaturire innovazioni sostanziali nella disciplina sulle funzioni dei magistrati e sul CSM, ben aldilà dei meri effetti abrogativi che deriverebbero dall'eventuale accoglimento dei quesiti referendari. Per cui qualcuno potrebbe arrivare a sostenere che sarebbe preferibile approvare la riforma Cartabia piuttosto che i quesiti referendari, fermo restando che al contrario appare ancor più sostenibile la tesi che abrogare con referendum talune norme potrebbe certamente sollecitare e rafforzare la necessità di una celere approvazione della riforma in parola, magari con soluzioni più nette.
Sono riferiti a obiettivi già indicati nella riforma Cartabia tre dei quesiti referendari. In primo luogo per quello riguardante (scheda gialla) l'impossibilità di cumulare nella carriera di un magistrato funzioni requirenti e funzioni giudicanti, diversamente dall'attuale disciplina che consente fino a 4 passaggi, a certe condizioni (la riforma Cartabia ne consentirebbe solo 1). Inoltre quello sul coinvolgimento anche di professori universitari e avvocati nella valutazione dei magistrati (scheda grigia), in modo da superare l'autoreferenzialità del sistema vigente, analogamente a una (invero meno netta) previsione della riforma. Infine quello riguardante il sistema elettorale del CSM (scheda verde), che mira a eliminare la raccolta di firme per la presentazione dei candidati togati, mettendo in discussione – in larga sintonia con l'impostazione della riforma in itinere - l'attuale sistema basato sulla fotografia delle aggregazioni correntizie dei magistrati.
Quanto agli altri due quesiti – a parte il fatto che non hanno alcuna connessione con i contenuti della riforma Cartabia – va detto che vi sono elementi pro e contro il loro accoglimento, anche se a giudizio di chi scrive dovrebbe prevalere una valutazione perplessa, per alcune implicazioni problematiche derivanti dalla formulazione dei quesiti in questione. In particolare, in ordine a quello sulla abrogazione del decreto Severino su sospensione, incandidabilità e decadenza di amministratori locali e regionali (scheda rossa), appare comunque incongruo eliminare la decadenza e l'incandidabilità anche in caso di sentenze definitive di condanna. Circa invece il quesito che tende a limitare drasticamente le misure cautelari, compresa la custodia cautelare in carcere, volte a ridurre il pericolo della ripetizione del reato (scheda arancione), se può essere condiviso in linea di principio l'obiettivo di evitare la carcerazione di imputati non condannati, va però osservato che la portata dell'abrogazione ipotizzata finirebbe per escludere misure cautelari anche per delinquenti comuni (es. spaccio) o situazioni assai pericolose (v. truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, corruzione, atti persecutori come lo stalking, pornografia minorile). Di qui la preferenza che in materia intervenga non una abrogazione di portata generale e onnicomprensiva, ma una disciplina legislativa puntuale, in grado di distinguere le diverse situazioni.